(massima n. 1)
Nel caso in cui la misura cautelare personale sia revocata nelle more del procedimento incidentale di impugnazione, non può presumersi l'interesse alla impugnazione in funzione del conseguimento della pronuncia della Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo bis, c.p.p., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato riguarda di regola il difetto di motivazione sul fumus commissi delicti. Pertanto, è necessario che sia dedotto dall'indagato un interesse concreto ed attuale, anche in funzione della futura richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 comma secondo c.p.p.