(massima n. 1)
A seguito della dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 405, comma primo - bis, c.p.p. (per effetto della pronuncia Corte costituzionale n. 121 del 2009), non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d'impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 c.p.p., il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operativitą della misura. (Fattispecie in cui era stata revocata la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio).