(massima n. 1)
In materia edilizia, la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria non determina la sospensione delle indagini preliminari, poiché l'art. 22 L. n. 47 del 1985, nel prevedere detta sospensione, si riferisce all'azione penale. Quest'ultima viene esercitata o con la richiesta di rinvio a giudizio o con la formulazione dell'imputazione nei riti differenziati. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di conferma di un decreto di sequestro preventivo emessa dal tribunale del riesame durante il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ma quando erano ancora in corso le indagini).