(massima n. 1)
I termini indicati dagli artt. 405 e 407 c.p.p. (rispettivamente per l'esercizio dell'azione penale e per la durata delle indagini preliminari) attengono soltanto al compimento delle indagini autonomamente svolte dal pubblico ministero e non anche al compimento delle ulteriori indagini da svolgere, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., su indicazione del giudice per le indagini preliminari. Questi può quindi provvedere a tale indicazione pur quando i suddetti termini siano scaduti e la scadenza abbia preceduto la stessa richiesta di archiviazione. Ciò anche in adesione a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 436 del 1991, secondo cui il decorso del termine per le indagini preliminari non comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli artt. 405, 406 e 407 c.p.p. non ha più modo di operare, poiché al rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle indagini preliminari viene a sostituirsi una «flessibile» delibazione giurisdizionale, volta a calibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come necessarie dal giudice.