(massima n. 1)
La fissazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini contro ignoti oltre il termine di sei mesi, di un nuovo termine per il completamento di dette indagini, è da considerare illegittima, senza che ciò possa tuttavia valere a rendere abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il medesimo provvedimento, dovendosi invece ritenere che il nuovo termine sia da considerare tamquam non esset e non pregiudichi, quindi, il potere-dovere del pubblico ministero di proseguire le indagini anche dopo la sua scadenza.