(massima n. 1)
Il meccanismo di controllo di cui all'art. 415 c.p.p. appare preordinato solo ad assicurare il principio costituzionale dell'obbligatorietā dell'azione penale tant'č vero che, a norma del secondo comma, il giudice investito della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini esplorative, se ritiene che il reato sia da attribuire a persona giā individuata, deve ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato e non a garantire il potenziale indagato da tentativi di aggiramento delle norme che prevedono i termini massimi entro i quali deve svolgersi l'attivitā investigativa. Qualora le indagini superino il termine massimo stabilito dalla legge, non tutti gli atti sono inutilizzabili, ma solo quelli compiuti oltre quel termine, decorrente dal momento, che č compito del giudice individuare, in cui poteva e doveva avvenire l'iscrizione prescritta dall'art. 405, comma secondo, c.p.p.