(massima n. 1)
Il rispetto del termine di quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato (o il fermato) č posto a disposizione del giudice č previsto dall'art. 391, comma 7, c.p.p. soltanto per la convalida dell'arresto (o del fermo) e non anche per l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, la cui pronuncia non č soggetta ad alcun termine. Cosė dicasi anche relativamente all'interrogatorio dell'indagato effettuato prima dell'applicazione della misura cautelare nel corso dell'udienza di convalida: infatti, solo nel caso in cui la detta misura sia stata disposta prima dell'interrogatorio dell'indagato, l'interrogatorio stesso deve essere effettuato entro i termini indicati dall'art. 294 c.p.p