(massima n. 1)
Contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa all'esito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo, non possono essere dedotti vizi in procedendo afferenti alla regolarità della udienza; ciò in quanto l'udienza di convalida è solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell'arresto o del fermo. Ne consegue che la violazione di norme processuali riguardanti l'udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento coercitivo, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.