(massima n. 1)
La convalida dell'arresto o del fermo e l'ordinanza con cui, in sede di convalida, il Gip disponga una misura cautelare costituiscono due provvedimenti indipendenti e autonomi, soggetti, ciascuno, a distinti mezzi di impugnazione con diversi presupposti e finalitą. In particolare contro il provvedimento di convalida dell'arresto, per il quale l'art. 391, quarto comma, c.p.p., prevede il ricorso per cassazione, possono farsi valere soltanto ragioni miranti a far accertare l'illegittimitą dell'arresto, in quanto eventualmente operato fuori dei casi previsti dalla legge, con riferimento al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza, all'osservanza dei termini, mentre le questioni relative all'esistenza degli indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari devono essere dedotte mediante gli appositi rimedi di cui agli artt. 309, 310 e 311 c.p.p. contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare.