(massima n. 1)
La nullità dell'udienza e dell'ordinanza di convalida dell'arresto non travolge la misura cautelare contestualmente applicata dal Gip; la misura cautelare può essere disposta, invero, indipendentemente dalla convalida dell'arresto non travolge la misura cautelare contestualmente applicata dal Gip; e trova fondamento in ragioni (indicate nell'art. 274 c.p.p.) che ne consentono l'emissione senza alcuna necessità del preventivo interrogatorio dell'indagato, sicché la sua applicazione è del tutto svincolata dall'osservanza della procedura contemplata dall'art. 391 c.p.p. Ne deriva come logica e necessaria conseguenza che il mancato avviso al difensore della data fissata per l'udienza di convalida, se determina la nullità della corrispondente ordinanza, non produce, per mancanza del requisito della dipendenza dell'atto successivo da quello precedentemente nullo (art. 185, primo comma, c.p.p.), analoghi effetti sul provvedimento cautelare che conserva piena validità.