(massima n. 1)
Pur essendo l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella impositiva di misura coercitiva provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione ed aventi presupposti e finalità diverse, nulla osta a che, in concreto, vengano inseriti in un unico atto nel quale, senza sostanziale soluzione di continuità, siano esaminati contestualmente i presupposti della loro emissione con possibilità di sovrapposizione di dati ed apprezzamenti degli stessi, ove di fatto coincidenti, ad entrambi i fini. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento coercitivo emesso all'esito dell'udienza di convalida nel quale il giudice per le indagini preliminari non aveva espressamente argomentato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e ciò in quanto questi erano desumibili dagli stessi dati apprezzati ai fini della valutazione della sussistenza della flagranza).