(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari che, all'esito del giudizio di convalida del fermo, applichi una misura coercitiva dichiarando contestualmente la propria incompetenza per territorio, non è tenuto a motivare circa l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.; e ciò in quanto in detta ipotesi l'urgenza di provvedere, richiesta in via generale ordinanza cautelare da parte di giudice incompetente, deve considerarsi esistente in re ipsa.