(massima n. 1)
In sede di convalida dell'arresto il potere del giudice č limitato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e seguenti c.p.p., con riguardo agli elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli atti, con riferimento ai parametri normativi che in concreto consentono e legittimano l'arresto in flagranza, senza che sull'accertamento delle modalitā formali e dei presupposti della chiesta convalida possano pesare apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed autonomi, concernenti misure cautelari. (Nella specie, relativa ad un caso di arresto facoltativo, il Gip aveva negato la convalida in quanto, pur definendo il fatto astrattamente grave, aveva poi escluso che sussistessero i presupposti richiesti dall'art. 381, quarto comma, c.p.p., con una valutazione ex post sulla base di una versione del fatto successivamente fornita dall'arrestato; la Cassazione ha censurato tale modo di procedere ed ha enunciato il principio di cui in massima).