(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida del fermo ha valore circoscritto al controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, con esclusivo riferimento alle condizioni che disciplinano il fermo, e non costituisce titolo di detenzione essendo indispensabile perché permanga lo stato custodiale l'emanazione di uno specifico provvedimento impositivo di una misura coercitiva. Ne consegue che i piani su cui agiscono i due istituti (arresto e fermo da un lato e misura custodiale dall'altra) sono diversi sicché la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato (e viceversa)