(massima n. 1)
Nel giudizio di convalida dell'arresto non sussiste alcuna ragione per ritenere che la valutazione del giudice circa la legalità del provvedimento di arresto debba prescindere dagli elementi portati alla sua conoscenza in sede di convalida. Ogni elemento, ovviamente pertinente, che l'arrestato o il difensore forniscono in tale sede può e deve entrare nella valutazione del giudice; ciò che è da escludere, dato la finalità ed i tempi estremamente solleciti e ristretti previsti dalla normativa, è l'espletamento di attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa, non già i contributi, anche documentali, che l'arrestato o il difensore sono in grado di esibire nella stessa udienza di convalida.