(massima n. 1)
Per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 c.p.p., a differenza di quanto č disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non č prevista la facoltā dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni. *