(massima n. 3)
L'ordinamento processuale vigente riconosce l'esistenza di un interesse del convenuto a far dichiarare l'inesistenza in concreto di una volontà di legge che garantisca il bene della vita richiesto dall'attore con la domanda mediante una apposita richiesta di rigetto. Tale interesse diviene concreto solo quando una domanda ritualmente proposta nei confronti del convenuto sia rimessa all'esame del giudice in sede di decisione mediante la formulazione di una conclusione specifica, ovvero mediante il richiamo ricettizio delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo o mediante un comportamento processuale considerato tacitamente confermativo delle conclusioni formulate con la domanda, ravvisabile quando l'attore non compare all'udienza di precisazione delle conclusioni.