(massima n. 1)
Il procedimento di convalida dell'arresto č caratterizzato dalla necessitā di espletare gli adempimenti in tempi brevi, tanto che č riconosciuta al giudice la facoltā di nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Ne consegue che non ricorre nullitā dell'interrogatorio e della successiva convalida qualora l'udienza si sia svolta in presenza di un solo difensore di fiducia, anche se il secondo difensore di fiducia, avvertito tempestivamente a mezzo telegramma, non sia stato reperito. (Nella specie l'indagato, nel corso dell'interrogatorio e dell'udienza di convalida, era stato regolarmente assistito da uno dei difensori di fiducia, mentre all'altro difensore l'avviso era pervenuto tardivamente, ancorché tempestivamente spedito a mezzo telegramma).