(massima n. 2)
L'avviso al difensore per la partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l'udienza è stabilita dall'ufficio giudiziario; poiché la convalida dell'arresto o del fermo è soggetta a termini molto ristretti, costituzionalmente imposti, deve escludersi l'obbligo dell'ufficio di avvisare un eventuale difensore di fiducia successivamente nominato, che avrà l'onere, se vuole intervenire all'atto, di adoperarsi per assumere le necessarie informazioni; né risulta in tal modo violata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, che non specifica le modalità cui gli Stati membri debbono attenersi per consentire l'esercizio del diritto di difesa che, come deciso dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (ad es. CEDU 27 novembre 1997, K.F. c. Germania), può ben essere regolato e condizionato a seconda delle esigenze dell'ordinamento interno, ferma restando la necessità che il difensore, tempestivamente nominato, sia posto in grado di intervenire e liberamente esplicare il proprio mandato.