(massima n. 1)
In tema di convalida dell'arresto o del fermo, l'articolo 391, comma 7, del c.p.p., nella parte in cui prevede che «l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice», va interpretato nel senso che, quando l'ordinanza venga «pronunciata» senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale, il termine deve ritenersi rispettato anche se, per il protrarsi dell'interrogatorio, dovuto alla complessità del medesimo, all'atto della pronuncia siano passate oltre quarantotto ore dalla messa dell'arrestato o fermato a disposizione del giudice, atteso che una tale situazione non viola (avuto riguardo al principio per cui a impossibilia nemo tenetur) la sostanza dell'articolo 13, comma 2, della Costituzione, ove si stabilisce il doppio limite delle novantasei ore (quarantotto più quarantotto) entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all'autorità giudiziaria l'avvenuto arresto o fermo di una persona e il giudice deve convalidarlo; quando invece l'ordinanza non venga «pronunciata» all'esito dell'udienza, ma venga «depositata» successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le quarantotto ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto esente da censure, quindi, l'ordinanza cautelare emessa in esito all'udienza di convalida, pur se successivamente alla scadenza del termine di quarantotto ore della richiesta di convalida, giacché l'udienza di convalida, riguardante tra l'altro più persone, aveva avuto inizio entro tale termine ed era proseguita senza soluzione di continuità fino all'emissione del provvedimento de libertate). (Mass. redaz.)