(massima n. 1)
Al principio dell'ammissibilità di un'usucapione pro quota del diritto di proprietà non si sottraggono i muri di confine che appartengano ad un solo dei proprietari dei fondi finitimi, non ostando a ciò la circostanza per la quale l'altro proprietario potrebbe, pur sempre, ottenerne coattivamente la comproprietà mediante il pagamento della metà del valore del muro e del suolo sottostante. La comunione forzosa costituisce, difatti, una particolare forma di acquisto a titolo derivativo della (com)proprietà del bene de quo, per nulla incompatibile, come tale, con l'usucapione, disciplinata, a sua volta, come generale ed alternativo modo di acquisto a titolo originario di tutti i diritti reali.