(massima n. 2)
La trattazione del ricorso avverso la convalida del fermo o dell'arresto deve avvenire nelle forme di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p.; infatti l'art. 391 stesso codice, nel regolare l'istituto della convalida, si limita a prevedere la possibilità del ricorso, senza alcun richiamo alle forme da osservare, donde l'applicabilità della disciplina generale, stabilita dalle norme succitate, e non di quella, di cui all'art. 311 c.p.p., fissata invece per le misure cautelari.