(massima n. 1)
Le disposizioni degli strumenti urbanistici locali che disciplinano l'altezza dei fabbricati rispetto alla larghezza delle strade che essi fiancheggiano devono intendersi, di massima, dettate a tutela di interessi diversi da quelli attinenti alla materia dei rapporti di vicinato e pertanto mentre non possono essere considerate integrative del codice civile agli effetti dell'art. 872 comma 2 dello stesso codice esulano comunque, per il testuale disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. dall'ambito delle norme in materia di costruzioni suscettibili di dar luogo a tutela ripristinatoria.