(massima n. 1)
In tema di diritti riservati ai legittimari, l'attribuzione patrimoniale oggetto del legato in sostituzione di legittima č caratterizzata dall'intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante la stessa i diritti del legittimario, non essendo peraltro richiesto che l'alternativa offerta al predetto di chiedere l'integrazione della legittima o di conseguire il legato risulti espressamente nel contesto dell'atto, atteso che le conseguenze giuridiche dell'esercizio (o del mancato esercizio) del potere di scelta spettante all'istituito sono espressamente previste dall'art. 551 c.c.; al riguardo, la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontā di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima.