(massima n. 1)
L'esistenza del «collegamento» fra indagini, che consente la trasmissione e lo scambio di atti tra procure diverse, non abbisogna di alcuna formale dichiarazione poiché, quando ci si trovi in presenza dei presupposti indicati dall'art. 371 c.p.p., le indagini di diversi uffici del pubblico ministero «si considerano collegate», con tutti gli effetti che ne conseguono.