(massima n. 1)
La connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b), c.p.p., tale da determinare l'incompatibilitą con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo lett. b), c.p.p., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede.