(massima n. 3)
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e pił grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.