(massima n. 1)
Il divieto di assumere come persona informata sui fatti l'indagato per lo stesso reato o per reato connesso, senza le formalità di cui all'art. 210, commi 2, 3 e 4, c.p.p. presuppone che chi deve rendere la deposizione abbia acquisito la qualità penale e sostanziale d'indagato, non essendo sufficiente l'eventualità astratta ed ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso reato se egli non abbia mai assunto tale qualità in forza dell'iscrizione prevista dall'art. 335 c.p.p., con la conseguenza che solo quando il soggetto abbia acquisito la veste di indagato per reato connesso o interprobatoriamente collegato o per altro reato relativamente al quale siano in corso indagini, il P.M. non può assumere da lui, a sua discrezione, informazioni a norma dell'art. 362 c.p.p. ostandovi il disposto dell'art. 197, lett. a) e b), dello stesso codice. Peraltro, anche prima dell'assunzione formale della qualità d'indagato, la detta persona non può essere obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Una regola che, per quanto sancita espressamente per il testimone dall'art. 198, comma 2, opera anche nei confronti dell'indagato in applicazione del principio nemo contra se detegere ricavabile pure dall'esimente di cui all'art. 384 c.p. e dal divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti sancito dall'art. 63 c.p.p. Tutto ciò purché i fatti sui quali verte la deposizione possano oggettivamente, e non per il convincimento dell'interessato, condurre ad una sua incriminazione.