(massima n. 1)
In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che le risultanze della consulenza personologica ex art. 359 c.p.p. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull'accordo delle parti).