(massima n. 1)
In tema di distanze nelle costruzioni, stante la sostanziale identitā tra piano regolatore e programma di fabbricazione, giā affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1978, anche nei comuni dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione č legittimo adottare, in attuazione di quest'ultimo, strumenti pių dettagliati volti a disciplinare l'attivitā urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali, adeguati alla specificitā di singoli settori urbani. In tali casi, siffatti strumenti attuativi possono legittimamente derogare alle prescrizioni generali sulle distanze contenute nell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (nella specie, quella sulla distanza di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti).