(massima n. 1)
In tema di avviso al difensore di fiducia per l'udienza di convalida ai sensi dell'art. 391 c.p.p., l'espressione «non è stato reperito», con riferimento al difensore medesimo e di cui agli artt. 391, comma secondo, e 97, comma quarto, stesso codice, va interpretata nel senso letterale di «non rintracciato», in base alle notizie conosciute dal giudice.