(massima n. 1)
Nel caso in cui, nell'ambito di procedimento condotto nell'osservanza del codice di rito previgente, il giudice abbia dato pubblica lettura oltre che del dispositivo, anche della motivazione della sentenza (così come è previsto solo dall'art. 545 del codice attuale), non può da ciò farsi derivare, neppure mediante richiamo al disposto di cui all'art. 166, comma IV, c.p.p. (1930), la possibilità di derogare agli adempimenti prescritti dall'art. 151 stesso codice tra cui, in particolare, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza ad ogni titolare del diritto di impugnazione. Ne consegue che il termine per impugnare, anche per la parte che sia stata presente alla lettura, decorre sempre da detta notifica, e non dalla data della decisione.