(massima n. 1)
Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia, ma s'inquadrano nell'attività preliminare d'accertamento e d'assicurazione delle prove, per l'espletamento della quale non è necessario venga garantita la presenza e l'intervento del difensore dell'indiziato.