(massima n. 1)
In tema di calunnia, l'accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale).