(massima n. 1)
Quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può validamente dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato (nella specie sul lastrico solare, in occasione della sostituzione del medesimo alla preesistente copertura a tetto), invocando l'art. 873 c.c., che riguarda distanze tra costruzioni su fondi finitimi non aderenti, ovvero la disposizione di un piano regolatore volta a inibire sopra il lastrico solare «costruzioni o impianti che non siano indicati chiaramente nel progetto nei limiti strettamente necessari per la funzionalità delle scale, degli ascensori o dei montacarichi», il cui scopo è quello della tutela del volume e dell'altezza degli edifici, in funzione di generali interessi urbanistici, e non quella di armonizzare tali interessi con i rapporti di vicinato.