(massima n. 1)
Nel caso in cui due stabili si trovino, in fatto, ad esistere a distanza non regolamentare sulla base della costituzione di una servitł reciproca a carico dei rispettivi proprietari, il frontista che sopraeleva per primo deve osservare, nella sopraelevazione, la distanza legale, arretrando, sul proprio preesistente edificio, di quanto č necessario per rispettare la distanza medesima, a nulla rilevando che la sopraelevazione risulti pił alta dell'edificio vicino.