(massima n. 1)
La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell'immobile abusivo sequestrato né per impedire l'emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia soprattutto perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze (dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un'attività in astratto illecita, pur se sanabile) e sia infine perché per il verificarsi dell'estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione.