(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il proprietario che abbia eseguito una costruzione in violazione delle norme che disciplinano il diritto ad edificare, pur essendo esposto alle relative sanzioni previste dalla legge, non rimane sprovvisto della tutela apprestata dall'ordinamento a favore della proprietà, nel caso di violazione delle stesse norme ad opera di terzi, è applicabile — oltre al caso in cui dall'altrui violazione sia derivata una diminuzione della visuale, di panorama, di amenità o di soleggiamento della costruzione — anche all'ipotesi in cui nei confronti del convenuto sia stato chiesto l'arretramento della costruzione effettuata in violazione delle norme sulle distanze da parte dell'attore, il quale pure tali norme abbia violato. In tale ipotesi, il convenuto non può limitarsi ad eccepire la violazione commessa dall'attore, ma deve, per rendere legittima la propria situazione, chiedere ed ottenere l'arretramento della precedente costruzione dell'attore.