(massima n. 1)
Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietā, dopo la morte dell'altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che č a lui riservato dall'art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietā agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell'art. 1146 c.c., nel possesso del bene senza necessitā di materiale apprensione.