(massima n. 2)
Qualora la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione sia proposta da soggetto che, trovandosi in stato di custodia cautelare, aveva sottoposto all'attenzione del P.M. fatti che, da quest'ultimo non accertati, si erano rivelati decisivi, a favore dell'imputato, in sede dibattimentale ed avevano portato al suo proscioglimento, non si può attribuire al richiedente l'equo indennizzo la colpa di avere contribuito al mantenimento della custodia cautelare, per lo meno dal momento in cui ha posto decisive circostanze a disposizione dell'inquirente che, sulla base degli elementi offerti dall'interessato, avrebbe potuto fare emergere la estraneità di quest'ultimo ai fatti attribuiti.