(massima n. 1)
La vis actrativa esercitata dalla domanda principale di determinazione del canone spettante per materia alla competenza del pretore, sulla domanda accessoria di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, si giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., finché sia possibile decidere su entrambe le domande nello stesso processo; quando ciò non è possibile perché sulla domanda principale si è già formato il giudicato o anche perché la domanda accessoria nel giudizio promosso con la domanda principale deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 184 o dell'art. 345 c.p.c., la competenza sulla domanda accessoria non può stabilirsi che in base al suo valore.