(massima n. 1)
Il risarcimento dovuto al proprietario dell'immobile confinante, da parte di chi abbia costruito in violazione delle norme edilizie, secondo la previsione dell'art. 872 secondo comma c.c., č diretto a reintegrare il patrimonio del proprietario medesimo della diminuzione subita per effetto di quella violazione (con riguardo al valore venale dell'immobile, alle possibilitā di godimento, al valore locativo, ecc.), e, pertanto, deve essere liquidato a prescindere dall'entitā dell'arricchimento lucrato dal responsabile con la costruzione abusiva.