(massima n. 1)
Il solo fatto che una costruzione sia sorta in mancanza della prescritta concessione, ove non si sia avuta violazione delle norme cui sono riconnesse le conseguenze previste dall'art. 872, secondo comma c.c., non può essere causa di danno risarcibile a favore del confinante, atteso che questo, anche se lamenti la lesione di un suo personale interesse a seguito della costruzione eseguita senza concessione, non è titolare di un diritto soggettivo, la cui lesione possa dar luogo al risarcimento deI danno, a fronte delle norme che regolano, in ordine allo jus aedificandi, il potere della P.A. ispirato alla tutela dell'interesse generale all'ordinato sviluppo edilizio.