(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensė tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali. Se l'applicazione č disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, competente č il tribunale della libertā, attesa l'equiparazione dell'applicazione provvisoria di esse alle misure cautelari personali.