(massima n. 1)
In tema di impugnazioni in materia di misure cautelari personali, una volta che si sia esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione in questo assunta e non pił soggetta ad impugnazione, permangono nel procedimento principale fino al momento in cui non si verifichi un mutamento della situazione processuale sulla quale il giudice ha pronunciato, dovendo questa decisione porsi quale «preclusione» ad una rivalutazione della situazione stessa, conseguendone che esclusivamente la sopravvenienza di nuove emergenze potrą giustificare la rivalutazione dell'identica questione. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha precisato, sulla scorta del principio di cui in massima, che nel caso in cui un provvedimento applicativo di misura cautelare sia stato confermato nel procedimento incidentale di riesame, deve essere dichiarata inammissibile la successiva istanza di scarcerazione per insufficienza di indizi presentata in assenza di nuove emergenze).