(massima n. 1)
Ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma secondo, c.c. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare.