(massima n. 1)
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 13, 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311, quinto comma, c.p.p., che stabilisce il termine ordinatorio di trenta giorni per la decisione del ricorso in Cassazione, poiché, non avendo il giudizio di legittimità una incidenza diretta e immediata sui presupposti legittimanti l'applicazione della misura cautelare, non sussiste la necessità, in relazione alla garanzia dei diritti di libertà e difesa costituzionalmente protetti, di ritenere la perentorietà del termine entro il quale la decisione va emessa.