(massima n. 1)
In tema di impugnazioni contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la proposizione del ricorso immediato per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, pur se gią presentata, indipendentemente dalla vicenda del ricorso stesso, connessa alla ritualitą o meno della presentazione, all'eventuale resipiscenza del ricorrente, alla deduzione di motivi di annullamento consentiti o meno. (Nella specie la Corte, rilevato che contro l'ordinanza del G.I.P. era stato proposto ricorso immediato, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, sia la stessa richiesta di riesame, a norma dell'art. 591, quarto comma c.p.p.).