(massima n. 1)
L'eventuale manifesta illogicità della motivazione di un'ordinanza che dispone una misura coercitiva — che può avere rilievo a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. — non è deducibile con ricorso immediato per cassazione, invero è solo la mancanza di motivazione che determina la nullità dell'ordinanza e quindi la violazione di legge, essendo il ricorso per saltum limitato a tale ipotesi.