(massima n. 1)
La limitazione alla sola «violazione di legge» del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, c.p.p. importa che, potendo rientrare nella nozione di «violazione di legge» la sola «mancanza» della motivazione, cui può equipararsi la mera apparenza della medesima, ma non l'incompletezza, il detto mezzo di impugnazione non è esperibile quando con essa si deduca la parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. c) e c) bis, l'ordinanza impositiva della misura cautelare; inosservanza, quella anzidetta, alla quale ben può porre rimedio, nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall'art. 309, comma nono, c.p.p., il tribunale del riesame.